Nuovo regime forfettario, disciplina Iva e imposte sui redditi

29.01.2015 18:43
Il contribuente soggetto al nuovo regime forfetario (art. 1, co. 54-89, della Legge n. 190/2014), in possesso dei requisiti illustrati in un precedente commento, è tenuto ad osservare alcune specifiche regole ai fini dell’imposta sul valore aggiunto: in primo luogo, non esercita la rivalsa dell’imposta ed applica alle cessioni intracomunitarie l’art. 41, co. 2-bis, del D.L. n. 331/1993, agli acquisti intracomunitari l’art. 38, co. 5, lett. c), del D.L. n. 331/1993, alle prestazioni di servizi ricevute da soggetti non residenti, o rese ai medesimi, gli artt. 7-ter e ss. del D.P.R. n. 633/1972, alle importazioni, esportazioni ed operazioni assimilate le disposizioni del D.P.R. n. 633/1972. È, tuttavia, preclusa la possibilità di acquistare senza applicazione dell’Iva con dichiarazione d’intento.
Il predetto contribuente, inoltre, non può esercitare il diritto alla detrazione dell’Iva assolta, dovuta oppure addebitata per le suddette operazioni, ed è esonerato dal versamento dell’Iva e da tutti gli obblighi previsti dal D.P.R. n. 633/1972, ad eccezione di quelli di numerazione e conservazione delle fatture di acquisto e delle bollette doganali, certificazione dei corrispettivi e conservazione dei relativi documenti. È obbligato, per le operazioni per le quali è debitore d’imposta, ad emettere la fattura oppure integrarla – con l’indicazione dell’aliquota e della relativa imposta – entro il 16 del mese successivo a quello di effettuazione dell’operazione. Nel caso di passaggio dal regime ordinario a quello forfetario, deve effettuare la rettifica della detrazione (art. 19.bis.2 del D.P.R. n. 633/1972), nella dichiarazione dell’ultimo anno di applicazione del regime ordinario, nella quale deve computare anche l’Iva “per cassa non ancora esigibile” (artt. 6, co. 5, del D.P.R. n. 633/1972, e 32-bis del D.L. n. 83/2012), così come quella non ancora detraibile. L’eccedenza detraibile emergente dalla dichiarazione presentata dai contribuenti che applicano il regime forfetario, relativa all’ultimo anno in cui l’Iva è applicata nei modi ordinari, può essere chiesta a rimborso oppure utilizzata in compensazione ai sensi dell’art. 17 del D.Lgs. 9 luglio 1997, n. 241.
Nell’ipotesi di passaggio, anche per opzione, dal regime forfetario alle regole ordinarie è operata un’analoga rettifica della detrazione nella dichiarazione del primo anno di applicazione delle regoleordinarie.
Ai fini delle imposte sui redditi, il contribuente in regime forfetario rilascia al sostituto d’imposta una dichiarazione in cui attesta che i propri ricavi e compensi non sono soggetti a ritenuta d’acconto, e determina l’imponibile applicando ai ricavi o compensi percepiti il relativo coefficiente di redditività, indicato nell’allegato 4 della Legge di Stabilità 2015, in base al codice Ateco di riferimento. Deduce, dal reddito così determinato, i contributi previdenziali versati in base a disposizioni di legge: l’eventuale eccedenza è deducibile dal reddito complessivo del contribuente. Considera il predetto reddito ai fini del riconoscimento delle detrazioni per carichi di famiglia (art. 12, co. 2, del D.P.R. n. 917/1986, ma non art. 13 del Tuir) e della determinazione dei contributi, per i quali non trova applicazione il minimo di imponibile (previa apposita comunicazione telematica).
È, inoltre, prevista la riduzione del reddito di un terzo nel periodo d’imposta dell’avvio della nuova attività, e nei due successivi, purchè nei tre anni precedenti non abbia svolto attività d’impresa, artistica o professionale, e che la nuova attività non sia la prosecuzione di una passata attività di lavoro autonomo o dipendente, escluso il caso in cui l’attività precedentemente svolta consista nel periodo di pratica obbligatoria ai fini dell’esercizio di arti o professioni. Tale regime è applicabile anche ai soggetti che si avvalgono al regime delle nuove iniziative produttive (art. 13 della Legge n. 388/2000) o dei nuovi contribuenti minimi (art. 27, co. 1 e 2, del D.L. n. 98/2011), per i soli periodi d’imposta che residuano al completamento del triennio agevolato.
Il contribuente in regime forfetario assoggetta il reddito imponibile al tributo del 15%, sostitutiva dell’imposta sui redditi, delle addizionali regionali e comunali, dell’Irap: applica le disposizioni sui versamenti Irpef, è escluso dagli studi di settore, è esonerato dagli obblighi di registrazione e tenuta delle scritte contabili – fermo restando il dovere di conservazione dei documenti emessi e ricevuti (art. 22 del D.P.R. n. 600/1973) – e non è tenuto ad effettuare la ritenuta alla fonte, ma nella dichiarazione dei redditi deve comunque indicare il codice fiscale di ogni percettore di redditi al quale non è stata applicata la ritenuta.
Il contribuente in regime forfetario può optare per l’applicazione dell’Iva e delle imposte sui redditi: l’opzione, valida per almeno un triennio, deve essere comunicata con la prima dichiarazione annuale da presentare successivamente alla scelta operata. Decorso il triennio minimo di efficacia, l’opzione rimane valida per ciascun anno successivo, sino a quando permane la concreta applicazione della scelta operata.
Il regime forfetario cessa a partire dall’anno successivo in cui sono venuti meno i relativi requisiti di accesso (co. 54), oppure si verifica una causa di esclusione (co. 57).

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